L’iter viene interamente gestito dal nostro ufficio operando come tecnici autorizzati dall’Organismo Accreditato VR245.
Nello specifico siamo abilitati ad eseguire la Verificazione Periodica ai seguenti sistemi:
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe I – con portata massima fino a 1100 g;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe II – con portata massima fino a 6 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe III e IIII – con portata massima fino a 80.000 kg

Leggi sotto per conoscere tutte le informazioni riguardanti la Verificazione Periodica

Compila il modulo per richiedere info o offerta per una o più verifiche periodiche:
Verificazione Periodica Sistema Di Pesatura
Gli strumenti per pesare sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. n. 93/17 del 21/04/2017.
La verificazione periodica è eseguita da Organismi Accreditati privati la cui idoneità è stata verificata da Accredia secondo quanto previsto dal Decreto stesso che disciplina le modalità per ottenere il riconoscimento ad effettuare verificazioni periodiche.
Ogni Organismo ha una sigla identificativa.
Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi.
Sono esclusi dall’onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.
La Verifica Periodica Sui Sistemi Per Pesare
- è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE o UE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;
- è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE o UE.
I titolari metrici che detengono strumenti per pesare a funzionamento non automatico, intendendo per tali quelli che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura (es. bilance da banco, bilici, ecc.), devono essere sottoposti a verificazione periodica con periodicità TRIENNALE decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato.
Il Titolare dello strumento, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi.
Rientrano, quindi, tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc.
I Titolari metrici sono registrati nell’apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.
Obblighi Del Titolare Dello Strumento
Deve inoltre:
- accertare la regolare iscrizione nell’elenco dei Titolari metrici formato dall’ufficio metrico camerale competente per territorio,
- comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,
- sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
- garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
- mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,
- non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.
Il Titolare dello strumento è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.
Riparazione Di Uno Strumento Metrico
Sanzioni Per La Violazione Delle Leggi Metriche
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