Disponiamo di tutti i mezzi per l’effettuazione della Verificazione Periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico di classe I/II/III. Ci occupiamo quindi di verificazione periodica di bilance di precisione da laboratorio, oreficeria, farmacia, ecc.. fino alla pesa a ponte per veicoli.

L’iter viene interamente gestito dal nostro ufficio operando come tecnici autorizzati dall’Organismo Accreditato VR245.

Nello specifico siamo abilitati ad eseguire la Verificazione Periodica ai seguenti sistemi:

  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe I – con portata massima fino a 1100 g;
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe II – con portata massima fino a 6 kg;
  •  Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe III e IIII – con portata massima fino a 80.000 kg

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Leggi sotto per conoscere tutte le informazioni riguardanti la Verificazione Periodica

 
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Verificazione Periodica Sistema Di Pesatura

 
La verificazione periodica consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Gli strumenti per pesare sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. n. 93/17 del 21/04/2017.

La verificazione periodica è eseguita da Organismi Accreditati privati la cui idoneità è stata verificata da Accredia secondo quanto previsto dal Decreto stesso che disciplina le modalità per ottenere il riconoscimento ad effettuare verificazioni periodiche.

Ogni Organismo ha una sigla identificativa.

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi.

Sono esclusi dall’onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.

 

La Verifica Periodica Sui Sistemi Per Pesare

 
Una bilancia è conforme alle norme di metrologia legale quando:

  • è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE o UE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;
  • è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE o UE.

I titolari metrici che detengono strumenti per pesare a funzionamento non automatico, intendendo per tali quelli che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura (es. bilance da banco, bilici, ecc.), devono essere sottoposti a verificazione periodica con periodicità TRIENNALE decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato.

Il Titolare dello strumento, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi.

Rientrano, quindi, tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc.

I Titolari metrici sono registrati nell’apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.

 

Obblighi Del Titolare Dello Strumento

 
Obbligo del Titolare dello strumento è quello di utilizzare strumenti di misura legali debitamente verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE e muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto.

Deve inoltre:

  • accertare la regolare iscrizione nell’elenco dei Titolari metrici formato dall’ufficio metrico camerale competente per territorio,
  • comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,
  • sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
  • garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
  • mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,
  • non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

Il Titolare dello strumento è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.

 

Riparazione Di Uno Strumento Metrico

 
Il Titolare dello strumento deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o alla riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico.
 

Sanzioni Per La Violazione Delle Leggi Metriche

 
Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ed il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.
 

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CONTATTACI QUI:

Via Galileo Galilei, 22/24
36040 – Brendola (VI)

Tel/Fax: 0444 694339
E-mail: info@italpesatura.com

 
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